La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (2019/1024) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea il 26 giugno ed entrerà in vigore a partire dal 16 luglio.
Dopo la sua adozione nel 2003 ( 2003/98/CE ) e la significativa revisione del 2013 ( 2013/37/UE ), ora la Commissione ha ritenuto che:
"un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale."
Questa Direttiva, ribadendo che l'accesso all'informazione è un diritto fondamentale, detta alcune norme minime e modalità pratiche in materia di riutilizzo dei:
a) documenti esistenti in possesso degli enti pubblici;
b) documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche;
c) dati della ricerca.
In particolare, riguardo ai dati della ricerca [definiti "documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca" ]:
Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto») secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR .
In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».
Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.