Horizon2020

Pubblicazioni

L’Articolo 29.2 del Grant Agreement regolamenta gli obblighi legali relativi all’open access delle pubblicazioni scientifiche, in ambito di progetti H2020. In particolare, ogni beneficiario deve garantire l’accesso aperto a tutte le pubblicazioni scientifiche peer-reviewed inerenti i risultati del progetto. I beneficiari devono quindi almeno assicurare che ogni pubblicazione scientifica peer-reviewed possa essere letta online, scaricata e stampata.    

IMPORTANTE: quando i beneficiari depositano la propria pubblicazione in open access devono compilare tutti i metadata necessari per l’identificazione della pubblicazione:   
- Riferimento al programma di finanziamento (H2020; Euratom; …)   
- Nome dell’Azione, Acronimo e numero del Grant;   
- Data di pubblicazione, periodo di embargo e un identificativo (es: DOI)

 

Research data

Con Research Data si intendono le informazioni, i numeri o i fatti raccolti nell’ambito del progetto, che possano essere modificati, esaminati e condivisi da chiunque per una qualsiasi motivo, e che possano rappresentare quindi un nuovo punto di partenza per altri calcoli, ragionamenti, discussioni.     
 

La Commissione Europea ha avviato un  Open Research Data Pilot – ORD Pilot, applicato principalmente ai dati di ricerca sottostanti le pubblicazioni (art. 29.3 del Grant Agreement H2020).

Il progetto pilota si applica principalmente ai dati necessari alla validazione dei risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche e obiettivo del progetto è quello incoraggiare la buona gestione dei dati come elemento essenziale della migliore pratica della ricerca.     
Quali dati saranno aperti e le modalità secondo le quali saranno resi tali, in ambito di progetti H2020, devono essere descritte nel Data Management Plan (DMP).

Quali sono gli obblighi previsti per l'Open Research Data Pilot?

Step 1: depositare i dati di ricerca, preferibilmente in un archivio di dati di ricerca. Si tratta di archivi di dati di ricerca online, che possono essere tematici, istituzionali o centralizzati.      
L'Open Access Infrastructure per la ricerca in Europa (OpenAIRE) fornisce informazioni e supporto sul collegamento delle pubblicazioni ai dati di ricerca. Alcuni repository come Zenodo (in collaborazione tra OpenAIRE e CERN), consentono ai ricercatori di depositare sia pubblicazioni che dati, fornendo allo stesso tempo strumenti per collegarli.

Step 2: per quanto possibile, adottare misure per consentire a terzi di accedere, estrarre, sfruttare, riprodurre e diffondere (gratuitamente per qualsiasi utente) i dati di questa ricerca. Un modo semplice ed efficace per farlo è quello di allegare ai dati depositati licenze Creative Commons (CC BY o CC0). Lo strumento EUDAT B2SHARE include una procedura guidata di licenza integrata che facilita la selezione di una licenza adeguata per i dati di ricerca.

Brevetti

Nel contesto del finanziamento del progetto, i requisiti di accesso aperto non implicano l'obbligo di pubblicare risultati a prescindere. La decisione di pubblicare è interamente a carico dei beneficiari.     
L'accesso aperto diventa un obbligo solo quando la pubblicazione viene scelta come mezzo di diffusione dei risultati della ricerca. L'accesso aperto non influisce nemmeno sulla decisione di sfruttare i risultati della ricerca a livello commerciale o industriale, ad esempio attraverso un brevetto. La decisione se pubblicare tramite accesso aperto deve avvenire solo dopo una attenta valutazione sull'opportunità di pubblicare direttamente i risultati o se invece si intende chiedere la protezione dei dati a scopo di brevetto (European IPR Helpdesk Fact Sheet Publishing v. Patenting).

OPTING OUT: In qualsiasi momento (prima o dopo la firma del G.A) è possibile scegliere l’opt out e quindi liberarsi retroattivamente dagli obblighi associati alle condizioni di accesso aperto dei dati. 

L’approccio della Commissione, come si è detto, è 'as open as possible, as closed as necessary'. L’accesso aperto può essere ad esempio escluso nei seguenti casi: - se è incompatibile con l'obbligo di proteggere i risultati che si possono ragionevolmente ritenere commercialmente o industrialmente sfruttabili; - se è incompatibile con la necessità di riservatezza in relazione a questioni di sicurezza; - se è incompatibile con le norme sulla protezione dei dati personali; - se l'obiettivo principale del progetto potrebbe non essere raggiunto; - se il progetto non genererà / raccoglierà alcuna ricerca dati o - se ci sono altri motivi legittimi (è possibile inserirli in una casella di testo libero nella fase della proposta). Nel caso di richiesta di un completo opt-out, l’Articolo 29.3 viene rimosso dal Gran Agreement tramite un emendamento.     
In alternativa, i responsabili dei progetti possono scegliere di tenere ‘chiusi’ o tutti i dati o solo alcuni dataset descrivendone la motivazione nei propri Data Management Plan.

Programmi esclusi dalla condivisione dei dati

  • "co-fund" and "prizes" instruments
  • "ERC proof of concept" grants
  • "ERA-Nets" that do not produce data
  • SME instrument, phase 1

a cura di Settore ricerca europea


Ultimo aggiornamento 3 Febbraio 2023